Art. 2.
(Funzioni dell'Osservatorio).

      1. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:

          a) verifica periodicamente la qualità e l'efficacia dei servizi offerti nei porti turistici;

          b) valuta i programmi relativi agli interventi strutturali da effettuare nei porti turistici per migliorare i servizi di cui alla lettera a);

          c) in collaborazione con le regioni, le province e i comuni, monitora le aree portuali turistiche e le zone circostanti al fine di valutare le opportunità di sviluppo economico presenti nei diversi territori.

      2. Ai fini di cui al comma 1, l'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

          a) elabora le linee guida e predispone gli studi e la documentazione di supporto eventualmente necessari agli interventi in materia del Ministro dei trasporti e delle altre autorità competenti;

          b) gestisce un'apposita banca dati finalizzata, in particolare, a garantire il coordinamento dei dati raccolti sui porti turistici e a promuovere le collaborazioni tra i soggetti interessati, nonché ad evitare duplicazioni delle ricerche e delle indagini;

 

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          c) presenta annualmente una relazione al Ministro dei trasporti sui singoli porti turistici presenti in Italia, con particolare attenzione alla loro dotazione di strutture, attrezzature e personale, nonché ai servizi offerti;

          d) promuove e diffonde la cultura del mare e della nautica;

          e) presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta.