1. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:
a) verifica periodicamente la qualità e l'efficacia dei servizi offerti nei porti turistici;
b) valuta i programmi relativi agli interventi strutturali da effettuare nei porti turistici per migliorare i servizi di cui alla lettera a);
c) in collaborazione con le regioni, le province e i comuni, monitora le aree portuali turistiche e le zone circostanti al fine di valutare le opportunità di sviluppo economico presenti nei diversi territori.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
a) elabora le linee guida e predispone gli studi e la documentazione di supporto eventualmente necessari agli interventi in materia del Ministro dei trasporti e delle altre autorità competenti;
b) gestisce un'apposita banca dati finalizzata, in particolare, a garantire il coordinamento dei dati raccolti sui porti turistici e a promuovere le collaborazioni tra i soggetti interessati, nonché ad evitare duplicazioni delle ricerche e delle indagini;
c) presenta annualmente una relazione al Ministro dei trasporti sui singoli porti turistici presenti in Italia, con particolare attenzione alla loro dotazione di strutture, attrezzature e personale, nonché ai servizi offerti;
d) promuove e diffonde la cultura del mare e della nautica;
e) presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta.